1. Ai fini della presente legge, la definizione generica della professione di «restauratore» di manufatti storici, artistici e di pregio si applica a chiunque operi a livello professionale in una o più delle attività e delle operazioni che vengono svolte allo scopo di recuperare nell'aspetto sostanziale e formale, di conservare e di trasmettere al futuro i citati manufatti.
2. I manufatti di cui al comma 1 sono quelli individuati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, pertinenti l'artigianato artistico e la tecnologia storica nonché quelli che in generale sono stati eseguiti più per la loro godibilità estetica che per quella funzionale.
1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, rientrano nella definizione della professione di restauratore: i restauratori dell'artigianato artistico che hanno operato per almeno cinque anni nel settore, gli antiquari, gli operatori tecnici di restauro dei beni culturali, i tecnici o gli assistenti di restauro, i conservatori dei beni culturali, i conservatori dei beni ambientali paesaggistici, gli operatori di restauro delle strutture edilizie storiche, gli archeologi e gli storici dell'arte con specializzazione in conservazione dei beni culturali, gli architetti con specializzazione in restauro edilizio o urbanistico dei beni culturali, gli ingegneri con specializzazione in restauro edilizio dei beni culturali, i chimici, i biologi e i fisici con specializzazione universitaria in beni culturali, gli specialisti in diagnostica dei beni culturali, i diplomati di scuola secondaria di secondo
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di restauratore alle figure individuate dall'articolo 2, qualora prive di propri albi o collegi professionali, è rilasciata dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in conformità ai rispettivi ruoli per periti ed esperti tenuti dalle medesime camere di commercio. Qualora non sia previsto il corrispondente ruolo, le province provvedono alla sua istituzione, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
1. Ai fini della presente legge e nell'ambito delle categorie elencate all'articolo 2, sono individuati i seguenti profili professionali tecnici:
a) operatore tecnico di restauro: colui che per professione interviene manualmente sulla materia di un bene culturale
b) tecnico o assistente di restauro: colui che per professione è addetto a eseguire restauri sui beni culturali sotto il coordinamento delle professionalità addette al coordinamento delle attività di restauro di cui alla lettera a), avvalendosi della collaborazione dell'operatore tecnico di restauro su di una o più classi di materiali componenti i beni culturali, previo conseguimento del titolo di studio di specializzazione conseguito a seguito del superamento di un ciclo di studi teorico-pratici della durata minima di 1.200 ore concernente le tecniche di restauro sui beni culturali e di un diploma quinquennale di maturità artistica, classica o scientifica, di istituto tecnico per geometri o di titoli equipollenti. Per cicli di studi teorico-pratici si intendono quelli conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, i diplomi universitari,
c) conservatore dei beni culturali: colui che per professione opera nell'ambito dei settori della conservazione e svolge i seguenti compiti: dirige i lavori di restauro su beni culturali mobili e sulle superfici edili decorate notificati dalla pubblica amministrazione; dirige gli interventi conservativi estetici sull'edilizia storica minore, intendendo per essa gli edifici che fanno parte di un'area edificata vincolata; decide le ricerche diagnostiche da attuare, avvalendosi anche della collaborazione di altre professionalità, le priorità di intervento tra gruppi di beni culturali, le procedure di massima nell'ambito del restauro e della manutenzione sui medesimi beni effettuate dalle professionalità abilitate ai sensi della presente legge. Il conservatore dei beni culturali deve essere in possesso del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali con percorso di laurea quadriennale, o in lettere con specializzazione in conservazione dei beni culturali conseguita presso enti pubblici abilitati per legge alla formazione professionale scolastica o universitaria, o del diploma di laurea specialistica in conservazione dei beni culturali, o in diagnostica per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado, o del diploma rilasciato dall'Istituto centrale per il restauro di Roma, o dall'Opificio delle pietre dure di Firenze, o del diploma di restauro del mosaico rilasciato dalla soprintendenza
d) artigiano restauratore dei beni culturali: colui che opera per professione da almeno cinque anni sui manufatti dell'artigianato artistico di pregio in forma autonoma, oppure su beni culturali notificati dalla pubblica amministrazione sotto la direzione delle professionalità addette al coordinamento delle attività di restauro, di cui alla lettera a), su parziali interventi di restauro dei manufatti suddetti.
1. In sede di prima attuazione della presente legge e per i primi due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, coloro che sono in possesso di attestati o diplomi di specializzazione rilasciati, dopo un corso di scuola secondaria superiore, da un ente pubblico abilitato per legge alla formazione professionale, scolastica o universitaria, con il titolo di collaboratore o di assistente di restauro ed equivalenti ovvero di restauratore, possono ottenere la qualifica di operatore tecnico di restauro e di assistente o tecnico di restauro e la relativa abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 3, previa presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di diplomi o attestati di qualificazione o di riqualificazione, di fatture, di contratti o di ogni altro atto che attesti in modo documentato lo svolgimento per almeno un quinquennio di una o più attività tra quelle previste dall'articolo 4.
2. Possono ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3 negli ambiti elencati nell'articolo 4, previa presentazione di apposita domanda scritta alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
1. Coloro che hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi della presente legge possono, sulla base delle rispettive competenze, concorrere agli affidamenti dei lavori di manutenzione e di restauro di competenza delle pubbliche amministrazioni e fare parte delle imprese a cui vengono affidati a vario titolo tali lavori.
2. Nelle more dell'adeguamento della normativa vigente in materia di appalti pubblici alle disposizioni della presente legge, i soggetti abilitati ai sensi della medesima legge svolgono la propria opera come dipendenti e ad essi si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto edilizia o del comparto artigianato, ovvero i contratti specifici concordati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.